Istruzioni per uso Green Pass: delega ad hoc per gli addetti aziendali alla verifica del Green Pass Covid-19

[AGGIORNAMENTO DEL 30/07/2021: la Fondazione Consulenti del Lavoro ha appena pubblicato un aggiornamento dal titolo “Green Pass, istruzioni per l’uso – Dalla norma, alle criticità, agli accorgimenti operativi“.]

I soggetti delegati dal titolare devono essere incaricati formalmente e devono avere istruzioni su come fare i controlli. Il DPCM 17 giugno 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021 ha dato le disposizioni sulla Piattaforma Nazionale «Digital Green Certificate» (Piattaforma Nazionale-Dgc) per l’emissione e validazione delle certificazioni verdi Covid-19.

Green Pass: controlli ai soggetti delegati

Lo stesso DPCM regolamenta la piattaforma e fornisce la disciplina sia dal lato delle autorità pubbliche coinvolte sia dal lato delle imprese, che sono titolari a controllare i Green Pass. Tutti, enti pubblici e imprese, devono rispettare alcuni adempimenti a tutela della privacy e sul punto devono avere le idee molto chiare. Le imprese, in particolare, devono:

  • designare gli addetti alla verifica dei Green Pass;
  • stendere le istruzioni sulle operazioni di verifica e consegnarle agli incaricati;
  • effettuare controlli sul rispetto delle istruzioni;
  • gestire eventuali situazioni di conflitto con gli interessati.

Quali imprese sono coinvolte?

I soggetti che hanno la titolarità e la responsabilità di luoghi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde Covid-19 quali, ad esempio: 

  • i proprietari o i legittimi detentori di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività a partecipazione riservata;
  • i titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi; 
  • i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali;
  • i vettori aerei, marittimi e terrestri;

Informazioni per operatori sono sul sito www.dgc.gov.it i titolari, tenuti alla verifica dei pass, trovano la app «VerificaC19», da scaricare gratuitamente, e le informazioni essenziali, in cui si specifica, tra l’altro, che i controlli possono essere effettuati senza la necessità di avere una connessione internet (offline) e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore.

Green Pass: la delega nominativa

Nel modello organizzativo privacy, i titolari possono delegare l’attività materiale di controllo dei pass a propri soggetti autorizzati.

Proprio perché la norma parla di «delega» occorre preoccuparsi anche di redigere tale delega nominativa in quanto l’articolo 13, comma 3, del DPCM 17 giugno 2021, prescrive che i soggetti delegati alle operazioni di controllo devono essere incaricati con un atto formale, quindi di un atto riportante in maniera precisa l’oggetto della delega: attività di verifica delle certificazioni verdi Covid-19 emesse dalla Piattaforma Nazionale-Dgc.  Inoltre, il soggetto delegato deve essere autorizzato al trattamento ai sensi dell’articolo 2-quaterdecies del codice della privacy. L’impresa avrà l’onere di dimostrare l’avvenuto ricevimento a una certa data della designazione così come delle relative istruzioni.

La delega deve essere arricchita dalle necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica. Quindi, descrivere che l’attività di verifica è solo ed esclusivamente il controllo dell’autenticità, validità e integrità della certificazione, e conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere assumere o conservare alcuna informazione. Fondamentale è l’accertamento dell’identità del portatore del Green Pass, al riguardo l’articolo 13, comma 4, dello stesso DCPM dice che l’intestatario della certificazione verde Covid-19 all’atto della verifica dimostra, a richiesta dei verificatori, la propria identità personale mediante l’esibizione di un documento di identità. La norma, quindi, autorizza i delegati alle verifiche a chiedere il documento di identità e obbliga l’interessato a esibire il documento di identità.

Si rammenta che l’attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario in qualunque forma e che il delegato al controllo non può fotocopiare pass o documenti di identità né salvare file su supporti elettronici o farseli inviare via email o whatsapp

Ai fini organizzativi, le imprese faranno bene a prevedere come procedere in caso di clienti che non vogliono esibire il documento di identità o in caso di contestazioni sull’esito della verifica o nel caso di tentativi di ingressi di soggetti non in possesso del Green Pass. Per le imprese che hanno nominato un Dpo-responsabile della protezione dei dati, è necessario che l’impresa informi il Dpo stesso, affinché possa sorvegliare sull’esatta osservanza del Reg. Ue 2016/679 o anche a riguardo alla corretta attuazione di queste prescrizioni.

Inoltre, si ritiene necessario che sia messa a disposizione degli interessati un’informativa aziendale e anche verificare se occorre aggiornare il registro aziendale dei trattamenti anche in relazione alla conservazione dei nominativi per 14 giorni.

Fonte: https://www.italiaoggi.it/news/green-pass-controlli-su-delega-2524431